Lo Statuto del Club

Lancia Fulvia Club

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “LANCIA FULVIA CLUB”

Approvato all’atto della costituzione il 10/04/2015

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

Il “LANCIA FULVIA CLUB” (nel seguito Associazione) è una Associazione libera, apolitica, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente fini di interesse culturale, storico e ricreativo, costituita tra i possessori ed amatori di veicoli Lancia Fulvia nelle versioni Berlina, Coupé, Sport e HF, siano essi nelle configurazioni d’origine, negli allestimenti speciali per i saloni dell’automobile o nelle versioni allestite per le competizioni.
La sede legale dell’Associazione é sita in Torino.

Art. 2 - SCOPI

Scopi dell’Associazione sono:
• custodire il retaggio morale e materiale della tradizione del marchio "Lancia" promuovendone la valorizzazione storica e culturale relativamente al modello Fulvia;
• censire i veicoli Lancia Fulvia e derivati ovunque esistenti a tutela della loro salvaguardia nel tempo;
• promuovere incontri, convegni, mostre, raduni e manifestazioni a tema Lancia Fulvia;
• partecipare a manifestazioni sportive amatoriali al fine contribuire al corretto mantenimento dell’immagine e della originalità del modello Fulvia in ogni sua versione.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – SOCI

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di Lancia Fulvia nonché agli estimatori della medesima.
La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i casi di mancato versamento della quota associativa annuale, recesso, esclusione, espulsione, decesso.
Tutti i Soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Sono previste le seguenti tipologie di Soci:
• Soci Fondatori:
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno fondato l’Associazione.
• Soci Ordinari:
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.
• Soci Onorari:
Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che siano state proclamati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime.
Essi possono essere personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico o sportivo benemeriti verso il marchio Lancia. Essi vengono nominati con motivazione dal Consiglio Direttivo, la loro iscrizione annuale è gratuita.
• Soci Sostenitori:
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che offrono all’Associazione un contributo volontario oltre al pagamento della quota associativa e sono stati proclamati tali dal Consiglio Direttivo con delibera unanime.
Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali, hanno diritto di voto e possono convocare (nella misura di un terzo dei Soci) le Assemblee Straordinarie.

Art. 5 - RECESSO, ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i seguenti casi:
• Recesso (dimissioni volontarie), da comunicare con lettera raccomandata A/R da spedirsi entro e non oltre tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno
Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato.
• Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e con effetto immediato;
• Espulsione, per morosità nel pagamento della quota annuale associativa o per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Parimenti l’espulsione può essere decisa per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e per comportamento che possa creare danno alla Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 7 - PATRIMONIO RENDICONTO, E UTILI DI GESTIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da eventuali beni che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
• da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone fisiche o enti verseranno all'Associazione per incrementarne o favorirne l'attività;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
• dalle quote sociali annuali;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione. Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato ai Soci per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.
L'Associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. È fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:
• L'Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
Tutti i componenti degli organi dell'Associazione devono essere Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

È l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione e rappresenta tutti i Soci.
Tutti i Soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa (versamento non richiesto ai soci onorari). Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.
Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea si riunisce, anche per via tematica o tramite videoconferenza, almeno una volta all’anno entro il 30 giugno e viene convocata dal Presidente mediante invito scritto spedito ad ogni Socio (anche via posta elettronica, previo consenso scritto) entro quindici giorni dalla data fissata.
L’invito deve prevedere gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché l’eventualità della seconda convocazione, che potrà effettuarsi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ad ora successiva.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria riunita in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci in regola coi versamenti sociali e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria che non abbia raggiunto in prima convocazione il numero di presenze previsto nel comma che precede è rinviata in seconda convocazione. In tale ipotesi l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, scegliendoli tra i Soci presenti il Presidente, il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.
I verbali dell'Assemblea, nonché i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta.

Assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dal presente Statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite.
Nomina i membri del Consiglio Direttivo.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o (tramite petizione al Consiglio Direttivo) da almeno un terzo dei Soci, in accordo ai criteri già espressi per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita secondo quanto già stabilito per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria conserva gli stessi poteri dell’Assemblea ordinaria, delibera in merito alle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, chiede al Consiglio Direttivo lo scioglimento dell’Associazione qualificandone le motivazioni e la relativa nomina del/dei liquidatori.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi.
Provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente statuto. Sono eleggibili i Soci che, mediante lettera inviata al Club, nei termini fissati dal regolamento elettorale, avranno dichiarato la propria disponibilità.
Il Consiglio Direttivo può essere formato da un numero minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 9. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche più volte.
Nel corso del triennio, in caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti od in assenza di ciò mediante cooptazione.
Il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello del Consiglio Direttivo in carica.
Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta o verbale e con congruo anticipo, dal Presidente, o, in alternativa, da almeno 3 Consiglieri, ogni qualvolta venga ritenuto necessario.
Esso e’ presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e le riunioni sono valide quando siano presenti, anche in forma telematica e/o di videoconferenza, almeno 2 Consiglieri.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, sentito il parere del Presidente Onorario se presente ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate, anche in forma sintetica, da parte del Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato all’uopo dal Presidente.
I verbali vengono poi controfirmati dal Segretario e dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
• delibera in merito all’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività della Associazione, stabilendone le modalità e le responsabilità e controllandone l’esecuzione,
• rende operante lo Statuto, i regolamenti e le volontà espresse dai Soci nell’Assemblea e ne garantisce il rispetto,
• decide sugli investimenti patrimoniali,
• predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea,
• nomina tra i suoi membri:
o il Presidente,
o il Vice-Presidente,
o il Segretario,
o il Tesoriere dell’Associazione,
• nomina il Presidente Onorario,
• delibera in merito all’ammissione ed espulsione dei Soci,
• definisce la quota associativa annua,

Il Consiglio Direttivo:
- propone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto,
- approva, se ritenuto necessario all’unanimità, la chiusura dell’Associazione, nominando il o i liquidatori.

Art. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio nei confronti di terzi.
Il Presidente rispetta e fa rispettare lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e i regolamenti interni generali e particolari attinenti alle attività dell’Associazione e rappresenta l’Associazione nelle manifestazioni in Italia e all’estero.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.

Art. 12 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.
Rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi in assenza del Presidente in carica e ogni volta venga da questi delegato.

Art. 13 - SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Cura le attività di segreteria del Consiglio e ne redige i verbali.

Art. 14 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
È responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.
Redige annualmente i documenti contabili previsti dal presente statuto.
La sua attività può essere in parte o in tutto delegata a terzi, anche non Soci, previa designazione di questi da parte del Consiglio Direttivo.
Se non esplicitamente indicato, la sua figura coincide con quella del Segretario.

Art. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo.
Partecipa di diritto e a suo insindacabile giudizio ai Consigli Direttivi con parere consultivo.
Può essere consultato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'ambito della gestione della attività dell'Associazione.

Art. 16 – RAPPORTI TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE

Per i rapporti fra i Soci e l'Associazione e per procedure e particolari non previsti dallo Statuto vale il Regolamento.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati alla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi si pronunciano ex bono et aequo senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 18 – RECEPIMENTO DI ALTRI REGOLAMENTI

Il presente Statuto recepisce integralmente il “Disciplinare per l’uso del marchio e del logo Lancia, del logo di modello e del marchio Lancia Club”.

Art. 19 – SCOGLIMENTO

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.23.12.96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Torino (TO), 10 aprile 2015
Letto, approvato e sottoscritto dai Soci Fondatori.